Codice civile
Art. 1074 c.c. — Impossibilità di uso e mancanza di utilità
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VI — Dell’estinzione delle servitù
Testo dell'articolo
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un ostacolo materiale o la perdita temporanea dell’utilità non cancellano subito la servitù. Il diritto può restare inattivo e si estingue per il decorso del termine previsto dall’articolo 1073, se ne ricorrono le condizioni. L’impossibilità non concede però un potere generale di trasferire l’esercizio altrove. Per il passaggio coattivo va tenuta distinta la disciplina della soppressione quando cessa la necessità; una servitù volontaria non segue automaticamente quella regola.
Esempio pratico
Una frana rende inutilizzabile il sentiero. L’evento non elimina istantaneamente la servitù, ma impone di verificare durata dell’inattività, interventi possibili e eventuali altri presupposti di estinzione.
Giurisprudenza
Cumulo dei periodi di mancato esercizio
Corte di cassazione, sez. II, n. 16861, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’inattività volontaria può sommarsi al periodo successivo in cui un fatto del fondo servente rende impossibile l’uso. L’impossibilità non fa ripartire automaticamente il conteggio: va ricostruito il complessivo mancato esercizio utile alla prescrizione.
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