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Codice civile

Art. 1073 c.c. — Estinzione per prescrizione 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VI — Dell’estinzione delle servitù

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.

Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.

La sospensione o l'interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il mancato esercizio protratto per vent’anni può estinguere la servitù. Il momento iniziale dipende dal suo tipo: per quelle negative o esercitabili senza attività umana assume rilievo il fatto contrario che ne impedisce l’esercizio; per quelle periodiche conta l’occasione in cui l’uso non viene ripreso. Si considera anche l’inerzia dei precedenti titolari. Quando il terreno beneficiario è comune, l’esercizio di un comproprietario e le vicende favorevoli indicate dalla norma giovano agli altri. Gli atti interruttivi richiedono verifica specifica.

Esempio pratico

Il vincolo vieta di superare una certa altezza. Il termine non decorre soltanto perché il vicino non formula richieste: occorre individuare il fatto contrario e la successiva situazione nel tempo.

Giurisprudenza

  • Decorrenza nelle servitù negative

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 11403, 2026, Rv. 677924-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Per un vincolo che vieta la sopraelevazione l’assenza di attività positiva del beneficiario non costituisce da sola mancato uso. Conta la reazione al fatto che viola il diritto e la sua durata; nel caso esaminato era rilevante la sostituzione del manufatto con una nuova opera.

    Fonte →
  • Precetto non sufficiente a interrompere la prescrizione

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 19498, 2024, Rv. 671773-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La sola intimazione contenuta nel precetto non interrompe il termine di estinzione della servitù. Il precedente distingue quell’atto dall’avvio di un giudizio o del processo esecutivo, che richiede i propri presupposti.

    Fonte →

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