Codice civile
Art. 1080 c.c. — Presa d'acqua continua
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione I — Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Testo dell'articolo
Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Una presa d’acqua qualificata come continua è esercitabile senza una limitazione a turni. Il diritto resta però delimitato dalla quantità, dalle modalità e dall’utilità previste dal titolo. “Continua” non significa che la fonte garantisca una disponibilità fisica inesauribile o che siano superflue le concessioni pubbliche necessarie. La concreta utilizzazione va coordinata con le disposizioni successive e con il regime delle acque interessate.
Esempio pratico
Il titolo prevede una derivazione continua con portata definita. L’utente non deve attendere un turno, ma non può prelevare una quantità superiore o ignorare i vincoli pubblici.
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.