Codice civile
Art. 1084 c.c. — Norme regolatrici della servitù
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione I — Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Testo dell'articolo
Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La regolazione della presa d’acqua segue un ordine: prima si verifica il titolo, poi il possesso cui sia possibile riferirsi, quindi gli usi locali. Soltanto in mancanza di questi operano le regole dei tre articoli successivi. Non basta invocare una consuetudine senza accertarne contenuto e applicabilità. L’ordine civilistico non esclude prescrizioni inderogabili sulle acque e provvedimenti delle autorità competenti.
Esempio pratico
Due utenti discutono sull’orario di prelievo. Prima di applicare una regola generale stagionale occorre leggere l’accordo e ricostruire l’eventuale pratica rilevante e gli usi del luogo.
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.