Codice civile
Art. 1085 c.c. — Tempo d'esercizio della servitù
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione I — Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Testo dell'articolo
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La disciplina suppletiva distingue la presa estiva, tra gli equinozi di primavera e autunno, da quella invernale nel periodo opposto. Quando la distribuzione è organizzata per giorni e notti, si considerano quelli naturali. Per i giorni festivi il testo rinvia alle feste di precetto del tempo in cui nacque la convenzione o il possesso. Il riferimento storico va ricostruito, non sostituito automaticamente con il calendario civile attuale. Prima di applicare queste regole si segue l’ordine dell’articolo 1084.
Esempio pratico
In assenza di regole anteriori applicabili, un diritto di acqua estiva va riferito al periodo tra i due equinozi, non necessariamente a tre mesi scelti dall’utente.
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.