Codice civile
Art. 1110 c.c. — Rimborso di spese
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nella comunione ordinaria chi anticipa spese necessarie alla conservazione può ottenere il rimborso se gli altri partecipanti o l'amministratore hanno trascurato di intervenire. Deve provare necessità, esborso e trascuranza; la norma non rimborsa qualsiasi miglioria scelta da un singolo. Nel condominio il rimborso dell'iniziativa individuale segue invece il requisito speciale dell'urgenza dell'art. 1134.
Esempio pratico
Un comproprietario paga la riparazione di una perdita dopo che gli altri hanno ignorato la richiesta di conservazione del bene.
Giurisprudenza
Avvertimento degli altri e prova della trascuranza
Corte di cassazione, sez. 6-2, n. 5465, 2022, Rv. 664179-01 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Chi anticipa spese conservative nella comunione deve aver sollecitato o avvertito gli altri e provare che sono rimasti inattivi, oltre alla necessità della spesa. Per il condominio rimane il distinto requisito dell'urgenza.
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