Codice civile
Art. 1123 c.c. — Ripartizione delle spese
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le spese di conservazione, servizi e innovazioni seguono normalmente i valori delle unità, salvo diversa convenzione. Se un bene serve i condomini in misura diversa, la ripartizione considera l'uso potenziale; se serve solo un gruppo, il costo grava sui beneficiari. Prima di applicare i millesimi occorre quindi individuare funzione e destinatari, oltre agli eventuali criteri speciali per scale, solai o lastrici.
Esempio pratico
La manutenzione di una scala che serve solo una palazzina non viene imputata automaticamente a tutto il complesso.
Giurisprudenza
Spese della polizza comune
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 14892, 2026, Rv. 678894-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'assicurazione del fabbricato rientra nella gestione assembleare e il relativo costo deve essere distribuito secondo i criteri condominiali, in considerazione dell'interesse generale tutelato.
Fonte →Tabelle ricognitive e convenzione sulle spese
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 13855, 2026, Rv. 677951-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di tabelle millesimali condominiali, per la rettifica o modificazione delle stesse è sufficiente, ai sensi dell'art. 69, disp. att. c.c. la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., nei soli casi in cui ciò avvenga con funzione ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - ovvero quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino - mentre è necessaria l'approvazione unanime dei condomini in caso di deroga al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero di approvazione della "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.
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