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Codice civile

Art. 1124 c.c. — Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Manutenzione e sostituzione di scale e ascensori sono sostenute dai proprietari delle unità servite: metà del costo segue il valore delle unità e metà l'altezza dei piani. Il criterio non coincide con un conteggio dei viaggi effettivi. La norma regola anche il computo di cantine, soffitte, camere a tetto e lastrici nella ripartizione della metà basata sul valore.

Esempio pratico

Per sostituire l'ascensore si separa la quota basata sui millesimi da quella proporzionale all'altezza del piano.

Giurisprudenza

  • Uso intenso dell'ascensore e riparto

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 20888, 2023, Rv. 668489-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'utilizzo più frequente legato a un ufficio non permette alla maggioranza di maggiorarne arbitrariamente la quota dell'ascensore. Derogare al criterio legale richiede una convenzione di tutti.

    Fonte →

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