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Codice civile

Art. 1133 c.c. — Provvedimenti presi dall'amministratore 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I provvedimenti adottati dall'amministratore entro i suoi poteri vincolano i condomini. Il singolo può chiedere il controllo dell'assemblea e ricorrere al giudice nei casi e nei termini dell'art. 1137. Prima di contestare è necessario identificare il potere esercitato: un atto straordinario non autorizzato non diventa ordinario solo perché disposto dall'amministratore.

Esempio pratico

L'amministratore regola l'accesso a un locale comune; un condomino ne contesta l'incompatibilità con i propri diritti.

Giurisprudenza

  • Confine della gestione ordinaria

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15346, 2025, Rv. 675679-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Per distinguere atti ordinari e straordinari contano normalità della gestione, particolarità e consistenza economica dell'intervento. Spese rilevanti possono richiedere decisione assembleare anche se utili.

    Fonte →

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