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Codice civile

Art. 1132 c.c. — Dissenso dei condomini rispetto alle liti 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il condomino può separare la propria responsabilità per le conseguenze di una lite promossa o resistita dall'assemblea notificando il dissenso all'amministratore entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione. Ha diritto di rivalsa per quanto pagato alla parte vittoriosa. Se il condominio vince e il dissenziente trae beneficio, deve contribuire alle spese non recuperate dalla controparte. Non coincide con il caso del condomino personalmente contrapposto al condominio.

Esempio pratico

Un condomino dissente formalmente dalla decisione di iniziare una causa entro il termine previsto.

Giurisprudenza

  • Lite contro il condomino e spese difensive

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 20477, 2025, Rv. 676003-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il condominio non può addebitare anche all'avversario interno il compenso del proprio difensore nel processo contro di lui. Non serve trattarlo come un normale condomino dissenziente da una lite comune.

    Fonte →

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