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Codice civile

Art. 114 c.c. — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione III — Della celebrazione del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: storico inapplicabile ordinamento repubblicano.

Testo dell'articolo

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testo assegna la celebrazione dei matrimoni della casa reale al presidente del Senato e prevede deroghe monarchiche. È una disposizione storica non applicabile nella Repubblica, anche se ancora conservata nella banca dati. Non può fondare privilegi matrimoniali attuali.

Esempio pratico

Chi consulta il codice per una celebrazione odierna trova una nota storica, non una procedura alternativa utilizzabile.

Note

Disposizione monarchica formalmente conservata nella banca dati, storica e inapplicabile nell’ordinamento repubblicano; non qualificata come abrogazione espressa.

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