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Codice civile

Art. 1142 c.c. — Presunzione di possesso intermedio 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi prova il possesso attuale e quello in un momento più remoto beneficia della presunzione di continuità nel periodo intermedio. Non deve quindi documentare ogni singolo giorno, ma i due estremi devono essere realmente provati. La presunzione resta superabile da prove di interruzione o di un diverso rapporto nel frattempo; non dimostra da sola tutti i requisiti dell'usucapione.

Esempio pratico

Un soggetto documenta il possesso del fondo oggi e dieci anni prima: la continuità intermedia si presume salvo prova contraria.

Giurisprudenza

  • Continuità tra possesso remoto e attuale

    Corte di cassazione, sez. II, n. 3517, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Provati il possesso odierno e quello remoto, chi nega la continuità deve dimostrare un'interruzione nel periodo intermedio. I due estremi non possono però essere dati per acquisiti.

    Fonte →

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