Codice civile
Art. 1167 c.c. — Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione III — Dell’usucapione
Testo dell'articolo
L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il possessore perde il possesso per più di un anno, il periodo utile per usucapire viene interrotto. L'effetto può essere neutralizzato quando è proposta l'azione di recupero e il possesso viene effettivamente riottenuto. La vendita effettuata dal proprietario non equivale, da sola, a una perdita del possesso di chi utilizza il bene. Occorre verificare la situazione materiale, la durata della privazione e gli eventuali atti giudiziali.
Esempio pratico
Chi viene allontanato dal terreno documenta la durata dello spossessamento e l'azione con cui ne ha ottenuto la restituzione.
Giurisprudenza
Vendita del proprietario e continuità del possesso
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 25643, 2024, Rv. 672369-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il contratto con cui il proprietario trasferisce il bene a un altro soggetto non interrompe da sé il possesso esercitato da chi intende usucapire. La conoscenza della vendita non equivale a una privazione materiale del bene né a una contestazione dotata degli effetti necessari.
Fonte →