Codice civile
Art. 1149 c.c. — Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione I — Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Testo dell'articolo
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando deve restituire frutti indebitamente percepiti, il possessore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per produrli e raccoglierli, entro il valore dei frutti da restituire. La restituzione non ignora dunque i costi direttamente collegati alla produzione. Devono essere provati effettivo esborso, pertinenza e limite di valore; le altre spese sul bene seguono regole diverse.
Esempio pratico
Nel conteggio dei raccolti da restituire si valutano le spese documentate di produzione e raccolta entro il valore del prodotto.
Giurisprudenza
Costi di produzione deducibili dai frutti
Corte di cassazione, sez. II, n. 16700, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'obbligo di restituire i frutti va quantificato tenendo già conto dei costi ammissibili per produrli: secondo il precedente editoriale, per dedurli non serve una domanda autonoma.
Fonte →