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Codice civile

Art. 1150 c.c. — Riparazioni, miglioramenti e addizioni 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione I — Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.

L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede, se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.

Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.

Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il possessore, anche di mala fede, può ottenere rimborso delle riparazioni straordinarie e indennità per miglioramenti ancora esistenti alla restituzione. Per il possessore di buona fede l'indennità segue l'aumento di valore; per quello di mala fede il minore fra spesa e aumento. Le riparazioni ordinarie sono rimborsabili nel periodo per cui restituisce i frutti. Per le addizioni operano anche le regole dell'accessione, con l'eccezione indicata.

Esempio pratico

Chi restituisce un fondo migliorato documenta lavori e aumento di valore, ma deve prima dimostrare la propria qualità di possessore.

Giurisprudenza

  • Migliorie alla casa dell'altro coniuge

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 28443, 2025, Rv. 676933-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il coniuge che utilizza la casa familiare altrui non acquista per questo la qualità di possessore. Le spese sostenute non fondano automaticamente il rimborso previsto dall'art. 1150.

    Fonte →

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