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Codice civile

Art. 1152 c.c. — Ritenzione a favore del possessore di buona fede 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione I — Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

Egli ha lo stesso diritto finchè non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il possessore che ha agito in buona fede può conservare la cosa in attesa delle indennità, ma deve averle richieste nel giudizio di rivendicazione e aver dato almeno una prova generale dei lavori rilevanti. Può trattenerla anche in attesa delle garanzie imposte per il pagamento rateale. Il credito per lavori, da solo, non attribuisce a qualsiasi utilizzatore un potere di bloccare la restituzione: la tutela opera entro i requisiti della disposizione.

Esempio pratico

Nel giudizio promosso dal proprietario, il possessore chiede l'indennità e documenta le migliorie, invocando la ritenzione fino al pagamento.

Giurisprudenza

  • Ritenzione e limiti soggettivi

    Corte di cassazione, sez. I, n. 12483, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una pretesa per lavori non consente sempre di rifiutare la restituzione. Nel precedente descritto, la tutela dell’articolo 1152 non è stata estesa all’impresa che aveva costruito sul terreno del committente, perché la ritenzione opera soltanto nei casi per i quali è prevista.

    Fonte →

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