Codice civile
Art. 1151 c.c. — Pagamento delle indennità
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione I — Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Testo dell'articolo
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le somme spettanti al possessore per riparazioni e miglioramenti possono essere pagate a rate quando il giudice ritiene questa soluzione adeguata alle circostanze. La scelta non appartiene unilateralmente a chi deve pagare: occorre un provvedimento che preveda anche garanzie appropriate. Questa disposizione riguarda il modo di versare un'indennità già riconosciuta e non elimina la necessità di accertare i requisiti del credito previsto dall'articolo 1150.
Esempio pratico
Il giudice riconosce un'indennità per lavori sul fondo e consente al proprietario di versarla in più scadenze, imponendo una garanzia.