Codice civile
Art. 1161 c.c. — Usucapione dei beni mobili
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione III — Dell’usucapione
Testo dell'articolo
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando manca un titolo idoneo, l'acquisto di un mobile può comunque maturare attraverso il possesso nel tempo. Se il possesso è iniziato in buona fede il periodo richiesto è di dieci anni; se è iniziato in mala fede occorrono venti anni. Devono restare presenti gli altri requisiti del possesso utile. La regola va distinta dall'acquisto immediato dell'articolo 1153 e dalle discipline delle universalità e dei mobili registrati.
Esempio pratico
Chi possiede da molti anni un oggetto ricevuto senza un titolo idoneo verifica buona fede iniziale, continuità e assenza di clandestinità.
Giurisprudenza
Pubblicità del possesso di un mobile
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 11465, 2021, Rv. 661096-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Un oggetto mantenuto in un’abitazione per molti anni non risulta per questo posseduto pubblicamente. Nel caso del dipinto sottratto, la visibilità limitata agli ospiti della casa non dimostrava il requisito necessario; il tempo rilevante richiede anche un possesso non clandestino.
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