Codice civile
Art. 1162 c.c. — Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione III — Dell’usucapione
Testo dell'articolo
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per i mobili iscritti nei registri pubblici il termine abbreviato è di tre anni dalla trascrizione, quando l'acquisto dal non proprietario si fonda su titolo idoneo e buona fede. Se questa combinazione manca, il periodo indicato è di dieci anni. Le stesse regole si estendono agli altri diritti reali di godimento. Registro, titolo e data della trascrizione devono essere verificati concretamente, insieme al possesso e agli eventuali vincoli di legge.
Esempio pratico
L'acquirente di un mobile registrato ricostruisce intestazioni e trascrizioni per valutare quale termine di usucapione possa operare.