Codice civile
Art. 1193 c.c. — Imputazione del pagamento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il debitore con più debiti della stessa specie verso il medesimo creditore può indicare quale sta pagando, al momento del pagamento. Se non lo fa, operano in ordine i criteri legali: scadenza, minor garanzia, maggior onerosità, maggiore anzianità e infine proporzione. Devono però essere considerate anche la quietanza con imputazione e la priorità degli interessi. La prova del versamento non risolve da sola ogni questione sulla sua destinazione.
Esempio pratico
Un debitore salda una somma e specifica contestualmente a quale delle due fatture scadute intende riferirla.
Giurisprudenza
Pagamento provato e destinazione a un debito
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 13477, 2025, Rv. 674935-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il debitore deve dimostrare un versamento capace di estinguere il credito contestato. Quando tale collegamento è provato, il creditore che sostiene una diversa destinazione deve dimostrarla; la scelta del debitore va compiuta insieme al pagamento, e non cambiata in seguito senza adesione del creditore.
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