Codice civile
Art. 1195 c.c. — Quietanza con imputazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando vi sono più debiti, l'accettazione di una quietanza che assegna il versamento a uno di essi vincola normalmente il debitore a quella destinazione. Può contestarla nelle ipotesi di dolo o sorpresa indicate dalla legge. La quietanza va quindi letta al momento in cui viene accettata, insieme all'eventuale scelta già esercitata dal debitore. Una dichiarazione successiva non cambia automaticamente il debito estinto.
Esempio pratico
Il debitore riceve e accetta una quietanza riferita a una fattura specifica, poi vorrebbe spostare il pagamento su un'altra.
Giurisprudenza
Momento della scelta e consenso al cambiamento
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 3644, 2021, Rv. 660502-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La scelta del debitore sulla destinazione del versamento va effettuata quando paga. Una modifica successiva può valere con il consenso del creditore; non si tratta di una facoltà autonomamente soggetta a prescrizione come se fosse un credito distinto.
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