Codice civile
Art. 1212 c.c. — Requisiti del deposito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice; 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il deposito liberatorio segue una procedura documentata. Il creditore deve conoscere quando e dove avverrà, il bene deve essere consegnato nel luogo previsto e il pubblico ufficiale deve verbalizzare offerta, rifiuto o assenza e deposito. In caso di assenza occorre notificare anche il verbale con l'invito al ritiro. Il deposito bancario di denaro non elimina questi requisiti.
Esempio pratico
Il debitore notifica giorno e luogo del deposito e fa redigere il verbale richiesto, con successiva notifica al creditore assente.
Giurisprudenza
Formalità del deposito successive all’offerta
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 25057, 2025, Rv. 676023-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La notifica relativa al deposito e quella del relativo verbale intervengono dopo l’offerta rifiutata. Per questo non devono necessariamente compiersi entro il termine entro cui è stata validamente eseguita l’offerta reale.
Fonte →