Codice civile
Art. 1213 c.c. — Ritiro del deposito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Finché manca l'accettazione del creditore o la convalida definitiva, il debitore può ritirare il deposito, ma così perde il relativo effetto liberatorio. Dopo tale momento il ritiro richiede il consenso del creditore e non ripristina integralmente la posizione precedente: vengono meno le possibilità di agire contro condebitori e fideiussori e di utilizzare le garanzie del credito.
Esempio pratico
Dopo il deposito accettato, il creditore permette il ritiro della somma: non può poi pretendere il pagamento dal fideiussore.
Giurisprudenza
Disponibilità della somma e ritiro del deposito
Corte di cassazione, sez. III, n. 3248, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La riconsegna al debitore dello strumento rappresentativo della somma depositata, senza vincoli che ne impediscano l’utilizzo, può equivalere al ritiro del deposito e impedirne l’effetto liberatorio.
Fonte →