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Codice civile

Art. 1211 c.c. — Cose deperibili o di dispendiosa custodia 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se la cosa si deteriora o conservarla comporta una spesa eccessiva, il debitore non deve necessariamente custodirla indefinitamente. Dopo l'offerta o l'intimazione, può chiedere l'autorizzazione giudiziale alla vendita secondo le regole previste e depositare il ricavato. La competenza va letta con le disposizioni transitorie: alla data della scheda il passaggio al giudice di pace non è ancora efficace.

Esempio pratico

Per alimenti deperibili rifiutati dal destinatario, il debitore chiede l'autorizzazione alla vendita e al deposito del prezzo.

Giurisprudenza

  • Custodia delle merci restituite e liberazione

    Corte di cassazione, sez. II, n. 267, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nel caso di merci restituite dall’acquirente senza una risoluzione giustificata, la loro ricezione non esaurisce gli obblighi di custodia. Il venditore deve utilizzare i rimedi di offerta e deposito, e quelli per beni deperibili, per conseguire la liberazione.

    Fonte →

Note

Coordinamento al 11 ottobre 2026: l’art. 27, comma 2, lettera b), n. 1, D.Lgs. 116/2017 sostituisce tribunale con giudice di pace, ma l’art. 32, comma 3, differisce l’entrata in vigore dell’art. 27 al 31 ottobre 2027. Il testo operativo mantiene quindi tribunale; la resa Normattiva con giudice di pace è conservata separatamente nella citazione ufficiale. Ricontrollare la decorrenza prima dell’uso successivo.

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