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Art. 1221 c.c. — Effetti della mora sul rischio 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il ritardo qualificato come mora fa gravare sul debitore anche il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile. Il debitore può liberarsi se prova che il bene sarebbe comunque perito presso il creditore. Per una cosa illecitamente sottratta la perdita non elimina l'obbligo di restituirne il valore. La regola non prolunga indefinitamente un'obbligazione oltre il suo contenuto originario.

Esempio pratico

Un bene da consegnare perisce durante la mora: il debitore deve dimostrare che sarebbe perito ugualmente anche dopo la tempestiva consegna.

Giurisprudenza

  • La mora non prolunga indefinitamente un rapporto

    Corte di cassazione, sez. I, n. 9374, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La regola sul rischio sopravvenuto preserva le prestazioni maturate durante il rapporto, ma non ne estende automaticamente la durata. Il ritardo non crea nuovi obblighi oltre il limite temporale proprio della fonte.

    Fonte →

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