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Art. 1220 c.c. — Offerta non formale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il debitore può evitare di essere considerato in mora offrendo tempestivamente la prestazione dovuta, anche senza tutte le formalità dell'offerta reale. L'offerta deve però essere seria e conforme, e il creditore può rifiutarla per un motivo legittimo. Questo risultato non equivale automaticamente a estinguere il debito o a costituire in mora il creditore.

Esempio pratico

Il conduttore propone una riconsegna concreta delle chiavi, ma occorre prima verificare se il rapporto sia validamente cessato.

Giurisprudenza

  • Offerta informale e persistente obbligazione

    Corte di cassazione, sez. III, n. 16172, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una seria offerta informale di restituzione può impedire la mora del debitore, ma non produce da sola la liberazione. Nel rapporto locativo occorre anche verificare il valido scioglimento e le modalità di restituzione.

    Fonte →

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