Codice civile
Art. 1219 c.c. — Costituzione in mora
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Di regola la mora del debitore richiede una richiesta o intimazione scritta. La legge prevede però situazioni in cui nasce senza questa formalità, come il debito da illecito o la scadenza di una prestazione dovuta al domicilio del creditore. La mora ha effetti specifici e non coincide necessariamente con tutte le condizioni per risolvere un contratto.
Esempio pratico
Il creditore invia una richiesta scritta di pagamento, individuando debito e adempimento richiesto.
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Mora e risoluzione del contratto
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 20021, 2024, Rv. 671909-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La costituzione formale in mora non è un presupposto necessario di ogni domanda di risoluzione per inadempimento. La Corte distingue la risoluzione dagli specifici effetti che la legge collega alla mora.
Fonte →
Note
Per le transazioni commerciali soggette al D.Lgs. 231/2002 gli interessi moratori seguono il regime speciale, con decorrenza automatica quando ne ricorrono i presupposti. Non confondere questo regime con ogni rapporto civile.