Codice civile
Art. 1236 c.c. — Dichiarazione di remissione del debito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione II — Della remissione
Testo dell'articolo
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il creditore può rinunciare al debito comunicando la propria decisione al debitore. Il debito si estingue, ma il debitore può dichiarare entro un tempo congruo di non volerne beneficiare. Una remissione può risultare anche da comportamenti univoci, mentre la semplice mancata richiesta di pagamento non dimostra necessariamente una volontà di rinuncia.
Esempio pratico
Il creditore comunica che non richiederà più la somma dovuta; il debitore valuta se accettarne il beneficio o rifiutarlo tempestivamente.
Giurisprudenza
Inerzia del locatore e remissione del debito
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 11219, 2024, Rv. 670795-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il mancato esercizio immediato del diritto al canone non dimostra, da solo, una volontà univoca di rinuncia. Anche la valutazione dell’abuso richiede elementi ulteriori rispetto alla mera inerzia.
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