Codice civile
Art. 1237 c.c. — Restituzione volontaria del titolo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione II — Della remissione
Testo dell'articolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La restituzione volontaria al debitore del documento originale del credito ha una specifica efficacia probatoria della liberazione, anche verso i debitori solidali. Per il titolo pubblico la consegna della copia esecutiva dà invece una presunzione superabile con prova contraria. Non ogni possesso materiale del documento dimostra che il creditore lo abbia restituito volontariamente o che l'effetto sia opponibile ai terzi.
Esempio pratico
Il debitore riceve volontariamente dal creditore l'originale del titolo e utilizza questa circostanza per dimostrare la liberazione.
Giurisprudenza
Restituzione delle cambiali e garanzia ipotecaria
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 15240, 2022, Rv. 664769-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Tra le parti del rapporto cartolare e di quello sottostante, la restituzione quietanzata delle cambiali può estinguere il debito causale e l’ipoteca accessoria. Riconsegnare gli stessi titoli per un nuovo credito non fa rivivere la garanzia già estinta.
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Note
Rubrica editoriale corretta nel singolare Restituzione. La fonte istituzionale riporta Restituzioni volontaria del titolo; la fonte originaria è conservata senza alterazioni. Nessuna modifica della disciplina.