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Art. 1240 c.c. — Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione II — Della remissione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se il creditore riceve un corrispettivo per rinunciare alla garanzia di un terzo, deve conteggiare quanto ricevuto a riduzione del debito principale. Il beneficio riguarda il debitore e gli altri garanti. La rinuncia onerosa non consente dunque al creditore di cumulare il prezzo della liberazione della garanzia con una pretesa invariata sull'intero debito.

Esempio pratico

Il garante paga 2.000 euro per essere liberato: il creditore imputa tale importo al debito garantito.

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