Codice civile
Art. 1247 c.c. — Compensazione opposta da terzi garanti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il fideiussore può utilizzare contro il creditore il debito che quest'ultimo ha verso il debitore principale, opponendolo in compensazione. La stessa facoltà spetta al terzo datore di ipoteca o pegno. La norma consente al garante di avvalersi di una relazione creditoria che non gli appartiene personalmente, ma non elimina i requisiti necessari affinché i crediti siano compensabili.
Esempio pratico
Il fideiussore oppone alla banca un credito del debitore garantito divenuto esigibile durante il giudizio di opposizione.
Giurisprudenza
Fideiussore e controcredito del debitore principale
Corte di cassazione, sez. I, n. 2573, 2002 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il fideiussore può opporre il controcredito del debitore principale verso il creditore garantito, anche se maturato durante il giudizio di opposizione, quando ricorrono i requisiti per la compensazione.
Fonte →