Codice civile
Art. 1261 c.c. — Divieti di cessione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti
Testo dell'articolo
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Alcuni soggetti che operano nell’amministrazione della giustizia non possono acquistare, neppure tramite altri, diritti oggetto di lite nell’ambito territoriale indicato dalla norma. Il divieto tutela l’imparzialità e contrasta operazioni speculative. La disposizione prevede specifiche eccezioni, da accertare senza trasformarle in una generale libertà di acquisto.
Esempio pratico
Un professionista legale intende comprare un credito litigioso presso l’ufficio competente: vanno controllati ruolo, ambito e stato della controversia.
Giurisprudenza
Credito definito con giudicato e divieto di acquisto
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14705, 2022, Rv. 664790-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il divieto per gli operatori della giustizia non riguarda il credito la cui controversia sia già stata definitivamente risolta. La Corte collega la regola alla tutela contro le speculazioni su liti ancora in corso.
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