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Codice civile

Art. 1262 c.c. — Documenti probatori del credito 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito di cui dispone. Quando trasferisce soltanto una parte del credito, deve fornire una copia autentica. L’obbligo documentale aiuta il nuovo creditore a esercitare il diritto, ma non sostituisce la prova dell’effettivo trasferimento quando questo sia contestato.

Esempio pratico

Una banca cede un singolo finanziamento e mette a disposizione contratto e documentazione relativa alla posizione.

Giurisprudenza

  • Documentazione e prova della cessione in blocco

    Corte di cassazione, sez. I, n. 17262, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Quando la titolarità è contestata, il nuovo creditore deve dimostrare che la specifica posizione rientra nell’operazione di trasferimento. L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sostituisce indistintamente la prova del contenuto della cessione.

    Fonte →

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