Codice civile
Art. 1262 c.c. — Documenti probatori del credito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti
Testo dell'articolo
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito di cui dispone. Quando trasferisce soltanto una parte del credito, deve fornire una copia autentica. L’obbligo documentale aiuta il nuovo creditore a esercitare il diritto, ma non sostituisce la prova dell’effettivo trasferimento quando questo sia contestato.
Esempio pratico
Una banca cede un singolo finanziamento e mette a disposizione contratto e documentazione relativa alla posizione.
Giurisprudenza
Documentazione e prova della cessione in blocco
Corte di cassazione, sez. I, n. 17262, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Quando la titolarità è contestata, il nuovo creditore deve dimostrare che la specifica posizione rientra nell’operazione di trasferimento. L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sostituisce indistintamente la prova del contenuto della cessione.
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