Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1260 c.c. — Cedibilità dei crediti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il creditore può normalmente trasferire il credito senza chiedere il consenso del debitore. Sono esclusi i crediti strettamente personali e quelli che la legge rende incedibili. Un patto contrario alla cessione può essere opposto al cessionario soltanto se risulta che questi lo conosceva al momento dell’acquisto.

Esempio pratico

Un fornitore cede il credito per una fattura: il cliente non deve approvare il trasferimento, ma conserva le difese consentite dal rapporto.

Giurisprudenza

  • Cessione a garanzia ed effetto traslativo

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 6303, 2026, Rv. 677606-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Anche una cessione stipulata per garantire un’altra obbligazione può trasferire subito il credito. La qualificazione pro solvendo non elimina questo effetto, ma riguarda il rischio del mancato pagamento del debitore ceduto.

    Fonte →
  • Cedibilità del credito restitutorio da contratto nullo

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 29691, 2025, Rv. 676816-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il diritto alla restituzione di quanto pagato per un contratto nullo può essere trasferito anche gratuitamente. La contestazione sulla nullità non lo rende, di per sé, un credito che nascerà soltanto dopo la sentenza.

    Fonte →

Articoli collegati