Codice civile
Art. 1263 c.c. — Accessori del credito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti
Testo dell'articolo
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Con il credito passano normalmente privilegi, garanzie e gli altri accessori che ne permettono la realizzazione. Non si trasferiscono automaticamente tutte le azioni legate al contratto originario. La norma disciplina inoltre il pegno e lascia al cedente i frutti già scaduti, salvo diverso accordo.
Esempio pratico
Il cessionario di un credito garantito acquista anche l’ipoteca collegata, con gli adempimenti necessari per la sua opponibilità.
Giurisprudenza
Maggior danno da ritardo come accessorio
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 21275, 2024, Rv. 671845-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Fra gli accessori trasferiti la Corte include la pretesa al maggior danno da ritardo già maturata e direttamente legata al credito. Questa voce non coincide con gli interessi già scaduti, per i quali l’articolo prevede una regola differente.
Fonte →Diritti di realizzazione e pretese autonome
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 28393, 2025, Rv. 676631-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il trasferimento del credito comprende i diritti funzionali al suo recupero, non indistintamente ogni azione del cedente. Nel caso esaminato non passava la separata pretesa risarcitoria contro il notaio per una diversa fonte di responsabilità.
Fonte →