Codice civile
Art. 1264 c.c. — Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti
Testo dell'articolo
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La cessione produce effetti nei confronti del debitore quando questi l’accetta o riceve la notificazione. Anche prima, pagare al vecchio creditore non libera se il nuovo dimostra che il debitore conosceva già il trasferimento. Il consenso del debitore al contratto di cessione resta una questione diversa.
Esempio pratico
Dopo aver ricevuto una comunicazione chiara della cessione, il cliente paga comunque il fornitore: il pagamento può non liberarlo.
Giurisprudenza
Conoscenza della cessione prima della notifica
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 25317, 2025, Rv. 676284-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Pagare al cedente può non liberare anche prima della notificazione formale, se il debitore conosceva il trasferimento. Una comunicazione orale può essere sufficiente quando informa chiaramente della cessione e consente un ragionevole affidamento sulla sua effettività.
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