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Codice civile

Art. 1275 c.c. — Estinzione delle garanzie 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Quando il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie collegate al credito, salvo che chi le ha prestate consenta espressamente a mantenerle. La liberazione può quindi incidere sulla tutela del creditore e richiede una verifica distinta delle garanzie di terzi, non una loro presunta continuità.

Esempio pratico

Una banca libera il vecchio debitore: la fideiussione non continua soltanto perché il debito è assunto da un’altra persona.

Giurisprudenza

  • Sostituzione imposta dalla legge e garanzie

    Corte di cassazione, sez. I, n. 1847, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La regola sull’estinzione delle garanzie per liberazione volontaria non viene applicata automaticamente quando il debitore cambia per legge o per un atto autoritativo. Il precedente distingue questa vicenda dalla scelta del creditore di liberare il debitore.

    Fonte →

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