Codice civile
Art. 1274 c.c. — Insolvenza del nuovo debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
Testo dell'articolo
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se il creditore ha liberato il debitore originario, normalmente non può tornare contro di lui per la successiva insolvenza del delegato, salvo una riserva espressa. La liberazione non opera invece se il nuovo debitore era già insolvente al momento dell’assunzione. La legge applica questa disciplina anche all’accollo nelle condizioni indicate.
Esempio pratico
Il creditore libera il debitore e il nuovo obbligato diventa poi insolvente: si controlla se il diritto di ritorno fosse stato riservato.
Giurisprudenza
Insolvenza civile all’assunzione del debito
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 17362, 2023, Rv. 668058-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’insolvenza che impedisce la liberazione è quella civilistica: può comprendere difficoltà patrimoniali non irreversibili che pregiudicano il regolare adempimento. Va valutata al momento dell’assunzione; fatti successivi possono chiarire condizioni già esistenti.
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