Codice civile
Art. 1276 c.c. — Invalidità della nuova obbligazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
Testo dell'articolo
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se l’assunzione che aveva consentito di liberare il debitore originario viene dichiarata nulla o annullata, il debito di quest’ultimo rivive. Non rivivono però automaticamente le garanzie fornite da terzi. L’estensione ad altre vicende, come la risoluzione dell’accordo, richiede di considerare il relativo orientamento giurisprudenziale e la fattispecie concreta.
Esempio pratico
L’accollo liberatorio viene annullato: il creditore può nuovamente rivolgersi al debitore iniziale, ma non presumere ripristinata una fideiussione estinta.
Giurisprudenza
Risoluzione dell’accollo ed effetti sul debitore originario
Corte di cassazione, sez. III, n. 16733, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’orientamento riportato estende il ritorno del rapporto originario alla risoluzione dell’accordo di accollo. Per le restituzioni fra accollante e debitore, rileva inoltre se le somme siano state effettivamente pagate al creditore.
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