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Codice civile

Art. 1276 c.c. — Invalidità della nuova obbligazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se l’assunzione che aveva consentito di liberare il debitore originario viene dichiarata nulla o annullata, il debito di quest’ultimo rivive. Non rivivono però automaticamente le garanzie fornite da terzi. L’estensione ad altre vicende, come la risoluzione dell’accordo, richiede di considerare il relativo orientamento giurisprudenziale e la fattispecie concreta.

Esempio pratico

L’accollo liberatorio viene annullato: il creditore può nuovamente rivolgersi al debitore iniziale, ma non presumere ripristinata una fideiussione estinta.

Giurisprudenza

  • Risoluzione dell’accollo ed effetti sul debitore originario

    Corte di cassazione, sez. III, n. 16733, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’orientamento riportato estende il ritorno del rapporto originario alla risoluzione dell’accordo di accollo. Per le restituzioni fra accollante e debitore, rileva inoltre se le somme siano state effettivamente pagate al creditore.

    Fonte →

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