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Codice civile

Art. 1277 c.c. — Debito di somma di danaro 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il debito di denaro si paga nella moneta avente corso legale al momento del pagamento, secondo il suo valore nominale. Se la moneta indicata non ha più corso legale, opera il criterio di conversione previsto. Il nominalismo riguarda i debiti di valuta e non risolve da solo interessi, ritardo o debiti di valore.

Esempio pratico

Un debito di euro resta espresso nell’importo nominale convenuto, fermo il distinto esame degli interessi dovuti.

Giurisprudenza

  • Bonifico e rifiuto ingiustificato del creditore

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 20552, 2024, Rv. 671954-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Un mezzo che mette effettivamente a disposizione la somma dovuta non può essere rifiutato senza un motivo giustificato. Nel caso di mantenimento esaminato, la Corte valuta anche la lunga prassi di pagamenti mediante bonifico.

    Fonte →

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