Codice civile
Art. 1282 c.c. — Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie
Testo dell'articolo
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Di regola un credito di denaro liquido ed esigibile produce interessi automaticamente, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Per fitti, pigioni e spese da rimborsare l’articolo prevede condizioni specifiche. La maturazione degli interessi va distinta dalla misura applicabile e dalle conseguenze dell’inadempimento.
Esempio pratico
Una somma determinata e scaduta può maturare interessi anche senza una distinta pattuizione, se non opera un’eccezione.
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Restituzione di frutti e decorrenza degli interessi
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 423, 2025, Rv. 673634-04 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Quando la risoluzione comporta la restituzione di frutti contrattualmente maturati, la Corte coordina la decorrenza degli interessi sul denaro versato con quella dei frutti, evitando un arricchimento ingiustificato nell’operazione di scambio.
Fonte →
Note
Correzione grafica dichiarata della rubrica: il testo istituzionale consultato riporta «pecunarie», qui reso «pecuniarie». Testo originario conservato nella fonte normativa.