Codice civile
Art. 1278 c.c. — Debito di somma di monete non aventi corso legale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie
Testo dell'articolo
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per un debito espresso in moneta priva di corso legale nello Stato, il debitore può pagare in moneta legale al cambio del giorno della scadenza, nel luogo previsto per il pagamento. La facoltà va coordinata con un’eventuale clausola di pagamento effettivo. Non si può sostituire senza spiegazione il cambio della scadenza con quello del pagamento.
Esempio pratico
Un debito in dollari scade in Italia: senza una clausola contraria si verifica la conversione prevista dall’articolo.
Giurisprudenza
Valuta estera e persistenza del debito di valuta
Corte di cassazione, sez. I, n. 19084, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fonte editoriale riferisce che il ritardo non trasforma automaticamente in debito di valore un’obbligazione monetaria espressa in valuta convertibile. Restano distinti conversione, natura del credito e conseguenze della mora.
Fonte →