Codice civile
Art. 1285 c.c. — Obbligazione alternativa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative
Testo dell'articolo
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando sono dovute alternativamente due prestazioni, il debitore si libera eseguendone una per intero. Non può combinare porzioni delle diverse prestazioni per creare una soluzione diversa da quelle previste. Le alternative devono gravare sullo stesso debitore e la scelta segue le regole del titolo e del codice.
Esempio pratico
Il debitore deve consegnare il bene A oppure il bene B: non può offrire metà di ciascuno.
Giurisprudenza
Alternative dovute dal medesimo soggetto
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 19873, 2023, Rv. 668142-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Le due prestazioni alternative devono gravare sullo stesso soggetto. Non si può costruire un’unica obbligazione alternativa contrapponendo una prestazione della società a una diversa prestazione personale del socio.
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