Codice civile
Art. 1288 c.c. — Impossibilità di una delle prestazioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative
Testo dell'articolo
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’obbligazione alternativa diventa semplice se una prestazione non poteva esserne oggetto oppure è diventata impossibile senza colpa di alcuna parte. Rimane quindi da eseguire l’altra. Se interviene una responsabilità, occorre invece applicare le regole successive e non considerare automaticamente estinta ogni alternativa.
Esempio pratico
Uno dei due beni alternativi perisce senza colpa: resta dovuta la consegna dell’altro bene disponibile.