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Art. 1288 c.c. — Impossibilità di una delle prestazioni 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’obbligazione alternativa diventa semplice se una prestazione non poteva esserne oggetto oppure è diventata impossibile senza colpa di alcuna parte. Rimane quindi da eseguire l’altra. Se interviene una responsabilità, occorre invece applicare le regole successive e non considerare automaticamente estinta ogni alternativa.

Esempio pratico

Uno dei due beni alternativi perisce senza colpa: resta dovuta la consegna dell’altro bene disponibile.

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