Codice civile
Art. 1289 c.c. — Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative
Testo dell'articolo
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se una sola prestazione alternativa diventa impossibile per colpa di una parte, la soluzione dipende anche da chi possiede il potere di scelta. La norma distingue l’estinzione, l’esecuzione dell’altra prestazione, il risarcimento e la possibilità di chiedere un equivalente. Non esiste un unico rimedio applicabile a tutte queste combinazioni.
Esempio pratico
Con scelta spettante al creditore, il debitore distrugge colposamente il bene A: il creditore può scegliere il bene B oppure l’equivalente di A.