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Codice civile

Art. 1311 c.c. — Rinunzia alla solidarietà 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il creditore può rinunciare alla solidarietà per un debitore senza rimettere il debito né perdere l'azione per l'intero contro gli altri. La norma individua anche due condotte che fanno presumere la rinuncia: quietanza separata della quota senza riserva e domanda giudiziale della quota accompagnata dall'adesione del debitore o da condanna.

Il creditore modifica il modo in cui può pretendere il pagamento dal beneficiario della rinuncia, senza cancellare il credito. La presunzione legale dipende da una quietanza o da una domanda con caratteristiche precise; una generica interlocuzione non basta.

Non assimilare rinuncia alla solidarietà, remissione e transazione; verificare riserve e presupposti delle fattispecie presuntive.

Esempio pratico

Il creditore rilascia ad A una quietanza della sola quota, senza riservarsi la solidarietà. A beneficia della rinuncia, mentre contro gli altri rimane l'azione solidale prevista dalla norma.

Una quietanza che precisa di riservare la solidarietà non produce la stessa presunzione di una quietanza separata della quota priva di riserva.

Giurisprudenza

  • Transazione parziale e ripartizione giudiziale delle quote

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 2426, 2024, Rv. 670021-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Un accordo che definisce solo una parte del credito risarcitorio separa la posizione del contraente dal vincolo solidale. Non cristallizza però, per gli altri responsabili, la ripartizione interna che sarà accertata dal giudice.

    Fonte →

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