Codice civile
Art. 1310 c.c. — Prescrizione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L'interruzione della prescrizione relativa al rapporto solidale può estendersi agli altri debitori o creditori secondo il primo comma. La sospensione, invece, rimane personale, con una specifica tutela di regresso per chi abbia dovuto pagare. Anche la rinuncia alla prescrizione ha effetti diversi sui due lati del rapporto: chi vi rinuncia non può scaricare il pagamento su condebitori già liberati per prescrizione.
Interruzione e sospensione della prescrizione non sono equivalenti: la prima incide sul decorso del termine secondo l'estensione legale, la seconda è legata alla specifica persona. Chi rinuncia a una prescrizione maturata assume inoltre conseguenze particolari nel regresso.
Accertare anzitutto una vera solidarietà; distinguere interruzione, sospensione e rinuncia, nonché termini speciali.
Esempio pratico
Il creditore invia ad A un atto validamente interruttivo sul debito solidale di A e B: anche B beneficia o subisce gli effetti previsti dal primo comma, pur non essendo destinatario dell'atto.
Se A paga dopo avere rinunciato alla prescrizione, non può per ciò solo pretendere da B una quota dalla quale B era già liberato per prescrizione.
Giurisprudenza
Titoli di responsabilità diversi ed interruzione comune
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 16755, 2024, Rv. 671559-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Quando più soggetti rispondono solidalmente dello stesso danno, la diversità delle basi della loro responsabilità non impedisce l'estensione dell'interruzione prescrizionale. Il punto decisivo è il vincolo solidale relativo all'evento, non l'identità formale dei titoli.
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