Codice civile
Art. 1312 c.c. — Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se il creditore riceve separatamente la quota di interessi o frutti di un debitore, senza riserva, perde verso quel debitore la solidarietà limitatamente a quanto maturato. Non perde automaticamente la solidarietà sugli interessi futuri, sui frutti futuri o sul capitale.
La regola ritaglia temporalmente l'effetto della riscossione separata: interessi e frutti già scaduti, quelli futuri e capitale richiedono valutazioni autonome. La presenza di una riserva espressa cambia inoltre il risultato per la parte riscossa.
Individuare periodo, natura del pagamento e riserve; non estendere al capitale un effetto limitato ad accessori maturati.
Esempio pratico
A paga la propria quota degli interessi già scaduti e riceve quietanza senza riserva. La posizione sul capitale comune non viene per questo trasformata in un'obbligazione soltanto pro quota.
Una quietanza senza riserva per interessi maturati fino a giugno non impedisce di chiedere solidalmente quelli che maturano da luglio, secondo il titolo.