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Art. 1312 c.c. — Pagamento separato dei frutti o degli interessi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se il creditore riceve separatamente la quota di interessi o frutti di un debitore, senza riserva, perde verso quel debitore la solidarietà limitatamente a quanto maturato. Non perde automaticamente la solidarietà sugli interessi futuri, sui frutti futuri o sul capitale.

La regola ritaglia temporalmente l'effetto della riscossione separata: interessi e frutti già scaduti, quelli futuri e capitale richiedono valutazioni autonome. La presenza di una riserva espressa cambia inoltre il risultato per la parte riscossa.

Individuare periodo, natura del pagamento e riserve; non estendere al capitale un effetto limitato ad accessori maturati.

Esempio pratico

A paga la propria quota degli interessi già scaduti e riceve quietanza senza riserva. La posizione sul capitale comune non viene per questo trasformata in un'obbligazione soltanto pro quota.

Una quietanza senza riserva per interessi maturati fino a giugno non impedisce di chiedere solidalmente quelli che maturano da luglio, secondo il titolo.

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