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Art. 1317 c.c. — Disciplina delle obbligazioni indivisibili 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Alle obbligazioni indivisibili si applicano le regole della solidarietà soltanto nella misura in cui siano compatibili. Non è un rinvio indiscriminato: la prestazione unitaria impone adattamenti, e gli articoli successivi disciplinano eredi, diritto all'intero ed estinzione parziale.

Il rinvio alla solidarietà serve a disciplinare i rapporti plurimi, ma cede quando la disciplina contrasta con l'unità della prestazione. Le norme dedicate alla pluralità di eredi e all'estinzione parziale mostrano perché l'applicazione meccanica sarebbe fuorviante.

Controllare compatibilità e norme speciali 1318–1320 prima di importare una regola delle obbligazioni solidali.

Esempio pratico

Più creditori hanno diritto alla consegna di un bene unitario. La remissione di uno non cancella automaticamente la possibilità degli altri di ottenere l'intero bene, ferme le rettifiche di valore.

Se un creditore rinuncia alla propria parte, gli altri possono ancora pretendere il bene intero secondo l'articolo 1320, con conguaglio di valore.

Giurisprudenza

  • Il rinvio alla solidarietà non cancella l'indivisibilità

    Corte di cassazione, sez. II, n. 27320, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Quando la prestazione può realizzarsi soltanto unitariamente, la remissione di un creditore non produce automaticamente una liberazione parziale incompatibile con il suo oggetto. Gli altri creditori conservano la richiesta dell'intero, con la rettifica economica prevista dall'art. 1320.

    Fonte →

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