Codice civile
Art. 1344 c.c. — Contratto in frode alla legge
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione II — Della causa del contratto
Testo dell'articolo
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Un contratto può avere una veste apparentemente regolare ed essere ugualmente illecito se serve a eludere una norma imperativa. Conta il risultato dell'operazione, anche attraverso accordi collegati: non basta rispettare formalmente il tipo contrattuale per evitare il divieto.
La frode alla legge usa lo strumento contrattuale come mezzo per conseguire il risultato impedito da un divieto imperativo. Bisogna identificare la norma elusa e spiegare come l'assetto complessivo ne aggiri gli effetti; una semplice scelta di un tipo lecito non prova la frode.
Identificare norma elusa e meccanismo concreto; non assimilare automaticamente frode alla legge e pregiudizio ai creditori.
Esempio pratico
Una sequenza di accordi viene usata per trasferire a un agente un rischio che la disciplina inderogabile vieta di addossargli in modo generalizzato: va esaminata la funzione complessiva.
Due atti collegati che riproducono in sostanza un trasferimento vietato vanno valutati insieme, anche se ciascun documento sembra autonomo.
Giurisprudenza
Agenzia e aggiramento del divieto di trasferire il rischio
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 1226, 2026, Rv. 677524-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La forma di acquisto e rivendita non rende lecito un patto che, in sostanza, trasferisce generalizzatamente sull'agente il rischio dell'inadempimento dei clienti vietato dalla disciplina imperativa. Il maggior corrispettivo non elimina il carattere elusivo dell'operazione.
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